L’adozione in casi particolari nasce a protezione dei legami affettivi e a tutela di necessità specifiche dei bambini; salvaguardia, infatti, il bisogno di tutelare la continuità affettiva ed educativa tra il minore e gli adulti di riferimento che svolgono già un ruolo di accudimento nel presente e che diventeranno per questo i suoi futuri genitori adottivi.

I casi espressamente previsti dal legislatore sono:

  • (a) l’adozione a favore dei parenti, l’adottante può essere una persona unita al minore da vincolo di parentela entro il sesto grado, quando orfano di entrambi i genitori;
  • (b) l’adozione da parte del coniuge del genitore, accessibile al coniuge convivente del genitore del minore, per favorire il proseguimento dell’unità familiare;
  • (c) l’adozione del minore diversamente abile, finalizzata al sostegno di minori orfani di entrambi i genitori, in una condizione di svantaggio sociale o di emarginazione;
  • (d) l’adozione per impossibilità di affidamento preadottivo, il minore si trova in una condizione che di fatto impedisce di procedere con un affidamento preadottivo, condizionando per lui il perfezionarsi dell’adozione piena.

Differenze tra adozione e adozione particolare

L’adozione tradizionale permette la creazione di un nuovo legame tra i genitori e il bambino all’interno dell’itero adottivo . Invece, l’adozione in casi particolari, disciplinata dalla stessa legge sull’adozione (art.44 legge 184/83), tutela e dà riconoscimento al legame affettivo-relazionale creatosi in precedenza e tutela i bambini in particolari situazioni di difficoltà.

Presupposto fondamentale è che i genitori del minore prestino il proprio assenso, qualora siano in condizioni tali da fornirlo; inoltre, se il minore ha più di 14 anni, è necessario il suo consenso all’adozione.

La procedura

La competenza è del Tribunale per i Minorenni territorialmente competente. La domanda deve essere presentata alla Cancelleria, e deve riportare l’indicazione del minore del quale si chiede l’adozione ed i motivi. L’adozione viene stabilita con sentenza, previa indagine del Giudice sulle condizioni che legittimano l’adozione in casi particolari e l’idoneità dei genitori a crescere il minore (in tal senso la procedura è identica all’adozione classica).

I single possono adottare?

Nell’adozione in casi particolari, nei casi di cui alle lettere a), c) e d), essere sposati non è un requisito necessario, quindi, i single e le coppie non coniugate possono dare la propria disponibilità.

Quale differenza di età tra adottante e adottato in casi particolari?

Anche per quanto riguarda l’età dell’adottante, nei casi previsti delle lettere a) e d), è sufficiente che ci siano una differenza di età minimo di 18 anni con l’adottato.

I legami tra il minore e la famiglia di origine

La particolarità di questo tipo di adozione è che permangono i legami dell’adottato con la famiglia di origine. L’adottato, quindi, conserva tutti i diritti e i doveri nei confronti della famiglia originaria, nonostante sia stabilmente inserito nella famiglia degli adottanti.
Per quanto riguarda la posizione nella famiglia adottiva, il minore è equiparato ai figli legittimi, anche dal punto di vista successorio, mentre non acquista legami di parentela con la famiglia degli adottanti. Infine, a differenza dell’adozione classica l’adozione in casi particolari può, nei casi previsti dalla legge, essere revocata.

 

Cara Adozione sull’adozione particolare

Questa storia ci racconta di una storia di affido che si tramuterà in adozione, ma che ci riporta anche ad una forma di cura del passato: l’allattamento dei neonati abbandonati da parte delle partorienti.
Felice viene accolto temporaneamente con questo fine, quello di essere allattato, ma la storia prendeuna nuova direzione. Viene, infatti, cresciuto insieme ai figli biologici e, giunto il momento di “riaccompagnarlo” in istituto, la famiglia decide di adottarlo, perché faccia parte del loro nucleo per sempre.
Voce fuori campo di questa storia familiare è Teresa che ci racconta di suo Zio Felice e ci ricorda la forza e la bellezza dei legami che non hanno origine biologica, ma di relazione e cura.
(Lo zio Felice, lettera di Teresa, da Cara Adozione)

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