L’adozione nazionale è l’adozione di un bambino in stato di abbandono sul territorio italiano, che può essere di qualsiasi etnia.

Le fasi in breve sono: dichiarazione di disponibilità, presa in carico dei Servizi Sociali, accertamento di idoneità, abbinamento e affidamento preadottivo, provvedimento di adozione.

Che cos’è la dichiarazione di disponibilità all’adozione nazionale?

La coppia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge (ne abbiamo parlato qui) può proporre la dichiarazione di disponibilità all’adozione, che si presenta alla cancelleria adozioni presso il Tribunale per i Minorenni (TM) ed ha le seguenti caratteristiche:

  • ha validità di tre anni dal momento del suo deposito e può essere rinnovata alla sua scadenza;
  • viene redatta su moduli forniti dall’ufficio della cancelleria.

Quali sono i documenti da allegare alla dichiarazione di disponibilità?

  • La dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei coniugi (futuri nonni) o in caso di decesso il certificato di morte.
  • Certificato medico di base che attesti la buona salute della coppia redatta da una struttura pubblica che accerti la “sana costituzione psicofisica” della coppia (il fine è garantire al bambino che ha già sperimentato il trauma della separazione dalle sue figure di riferimento di non ritrovarsi in situazioni nuovamente dolorose).
  • Informazioni che attestino le condizioni economiche: come la busta paga o modelli 101/740 (è sufficiente dimostrare una stabilità economica che permetta di sostenere i bisogni della futura famiglia).
  • Certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti, che attesti la mancanza di precedenti penali della coppia.
  • Dichiarazione che attesti lo stato di non separazione dei coniugi.
  • L’ accertamento dell’idoneità della coppia a adottare.

La dichiarazione di disponibilità all’adozione deve essere presentata al Tribunale per i Minorenni competente rispetto alla residenza anagrafica della coppia (elenco tribunali). È possibile rivolgersi anche ai TM non competenti per territorio, purché la coppia ne dia comunicazione ai tribunali precedentemente consultati.
Se la coppia è residente all’estero è compente il Tribunale per i Minorenni del distretto della loro ultima residenza, in mancanza è competente il Tribunale per i Minorenni di Roma.

L’iter con i Servizi

Il TM incarica i Servizi Sociali del compito di conoscere la coppia e per valutarne le future capacità genitoriali, raccogliendo informazioni sulla loro motivazione al percorso adottivo e sulla loro condizione personale. È compito dei Servizi Sociali informare e rendere consapevoli i futuri genitori adottivi su tutti gli aspetti anche critici che comporta l’adozione.

I tempi

La legge prevede che la raccolta di informazioni e conoscenza della coppia debba avvenire entro 120 giorni (prorogabili una sola volta) dalla richiesta di accertamento dell’idoneità da parte del TM.

L’idoneità

I servizi a termine del loro iter con la coppia redigono una relazione conclusiva. Il TM esamina la relazione fornita dai professionisti dei Servizi e convocati i genitori, e in base ai dati raccolti stabilisce se la coppia è idonea o meno all’adozione. Può stabilire, inoltre, di disporre ulteriori approfondimenti da parte dei servizi sociali.

 

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Abbinamento e affidamento preadottivo

L’iter con i Servizi

Il TM, attraverso un’equipe di professionisti, individua tra le coppie dichiarate idonee quella più adatta al minore in attesa di mamma e papà. Ogni famiglia e bambino sono portatori di una storia e caratteristiche uniche. È bene immaginarsi un futuro insieme in cui ci sono tutte le potenziali risorse per poter essere positivo.
Questo è il momento dell’abbinamento a cui segue l’affidamento preadottivo, che può essere revocato se la convivenza fosse gravemente difficoltosa.
L’affidamento pre-adottivo dura un anno, prorogabile una sola volta per un altro anno.
L’incontro tra la coppia e il bambino avviene con modalità e tempi graduali, nel rispetto delle esigenze di quest’ultimo. Nel corso dell’anno di affido i genitori sono accompagnati dai Servizi Sociali.

Il provvedimento di adozione

Al termine del periodo preadottivo e a seguito di un ulteriore colloquio presso il Tribunale per i minorenni effettuato dal Giudice, sono valutate le informazioni fornite dai servizi sociali e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge. Il provvedimento finale emesso è il decreto di adozione.

E se fossero i più piccoli a spiegarci il valore dell’adozione e a proporla?

A dare voce a questa lettera è il piccolo Edoardo, che ha avuto l’opportunità di conoscere l’adozione attraverso l’incontro con il responsabile della Casa Famiglia che ospita bambini della sua città col desiderio di essere accolti in una famiglia come la sua. Si affida con queste parole ai suoi genitori.

“Dopo questi incontri mi sono chiesto come una famiglia ed in particolare la nostra, cambierebbe con l’arrivo di un bambino adottato. Io l’accoglierei: non dicendogli sempre di sì, ma litigando anche con lui come faccio con mia sorella. E voi cosa pensate di adottare un bambino? Sarei orgoglioso di dire a tutti che ho un fratello adottivo. Aspetto una vostra risposta.” (L’adozione ci renderebbe persone migliori, lettera di Edoardo, da Cara Adozione)