Dal 7 novembre, dopo diversi rinvii e posticipi, i dispositivi anti-abbandono in auto per i bambini sotto i 4 anni sono diventati un obbligo di legge. Si tratta, lo ricordiamo, di sistemi che allertano il conducente della presenza di un bimbo in macchina, per scongiurare il verificarsi di altri tragici fatti di cronaca di figli “dimenticati in auto” dai genitori. Nonostante se ne parlasse da tempo però, l’approvazione dell’articolo 172 del nuovo Codice della Strada ha creato il caos tra le famiglie che si aspettavano di avere più tempo per valutare l’acquisto dei dispositivi più idonei. Tanta confusione, soprattutto per quanto concerne le caratteristiche che devono avere i prodotti per essere considerati “a norma” e su quale è meglio scegliere per non incorrere in sanzioni.

Riportiamo allora le risposte alle Faq del Ministero dei Trasporti e degli interni per fare chiarezza.
Che caratteristiche devono avere i dispositivi?
Non necessitano di omologazione ma devono essere accompagnati da un certificato di conformità rilasciato dal produttore. Devono attivarsi automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni, devono dare un segnale di conferma di avvenuta attivazione. In caso di abbandono, devono attivarsi con segnali visivi e acustici o visivi e di vibrazione e i segnali devono essere percepibili o all’interno o all’esterno del veicolo. Inoltre è possibile che seggiolini e dispositivi anti-abbandono siano collegati allo smartphone del genitore con una app o tramite Bluetooth per inviare notifiche.

A chi bisogna rivolgersi per gli incentivi?
Un decreto verrà pubblicato con le modalità richieste per l’erogazione dell’incentivo. Il contributo sarà erogato direttamente alle famiglie dopo l’esibizione della ricevuta di pagamento, fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Per questo è consigliabile tenere lo scontrino.

Gli incentivi sono solo per genitori o anche per i nonni che vanno a prendere i nipoti a scuola?
Gli incentivi sono legati al bambino, li riscuote il genitore.

Quali sono le sanzioni?
Le sanzioni sono quelle previste dalla Legge (la 117 del primo ottobre 2018 all’articolo 1) che ha modificato il codice della strada (art. 172). Si tratta di multe dagli 83 ai 333 euro (che si riducono a 58 e 100 euro se si paga entro cinque giorni) con sottrazione di 5 punti dalla patente. Se si commettono due infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi.
Nonostante le precisazioni pubblicate dal Ministero però, Altroconsumo ha sollevato diversi dubbi sull’interpretazione di alcuni aspetti della legge. L’associazione a difesa dei consumatori si è chiesta infatti se molti dei dispositivi attualmente in commercio siano effettivamente a norma. Un esempio tra tutti, quelli che funzionano tramite Bluetooth e che quindi, dipendendo dal fatto che questo sia azionato, non soddisferebbero il requisito di attivarsi “automaticamente senza ulteriori azioni da parte del conducente”, come la legge prevede.
Un altro dubbio sollevato da Altrocosumo riguarda poi i dispositivi universali indipendenti, che non sono già integrati al seggiolino. Ci si chiede infatti se questi ultimi modifichino in qualche modo le caratteristiche tecniche del prodotto, invalidando l’omologazione e compromettendone la sicurezza.

Michele Servalli Remmy
Michele Servalli, Ceo di Remmy, primo sistema anti-abbandono al mondo ideato ormai diversi anni fa, spiega che il “problema omologazione” fu il primo ad essere preso in considerazione, prima di immettere il prodotto sul mercato.

“Nel 2013 – sottolinea Servalli – chiamammo diverse aziende che si occupano di crash test, per chiedere se il tappetino rilevatore di peso che deve essere inserito nel seggiolino potesse in qualche modo creare problemi, ma ci dissero che questo non influiva sui parametri misurati durante il crash test e che quindi non ne inficiava l’omologazione. Quando si è iniziato a parlare della legge – continua il Ceo di Remmy – abbiamo investito le nostre risorse per fare diversi crash test con differenti modelli e categorie di seggiolini. In quest’occasione ci siamo resi conto di come vengono effettuati i test e che un oggetto di 50 g e di dimensioni 8x8x1 cm non incide sui parametri che vengono misurati per valutare se il prodotto è omologabile. Quindi noi possiamo rassicurare i genitori e siamo certi della sicurezza del nostro dispositivo, non avremmo prodotto altrimenti l’autocertificazione richiesta dal Ministero. Inoltre l’attivazione automatica, indipendente dall’utente, è una caratteristica che Remmy ha previsto da sempre. Il dispositivo – conclude Servalli – deve semplicemente essere installato e collegato tramite la presa accendisigari dell’auto. È inoltre dotato di presa USB per consentire la ricarica di un cellulare senza dover disinserire il dispositivo”.

E proprio Michele Servalli in delegazione con Assogiocattoli si è recato alla direzione generale della Motorizzazione al Ministero dei Trasporti per chiedere che venga fatta chiarezza, tramite canali ufficiali del governo, sui dubbi sollevati dai media e dalle associazioni a difesa dei consumatori.

“Durante questo incontro – ci spiega Servalli – ci è stato assicurato che i dispositivi attualmente in commercio sono da loro considerati a norma e che faranno il possibile per dare le giuste informazioni alle famiglie. Anche noi produttori – aggiunge l’ideatore di Remmy – abbiamo pagato la carenza d’informazione e la mancanza di notizie certe sulla proroga alle sanzioni. Siamo una piccola azienda, abbiamo tutta la nostra produzione in Italia e ci siamo trovati sommersi dalle richieste in brevissimo tempo, accumulando inevitabilmente dei ritardi nell’evasione degli ordini e trovandoci contemporaneamente a rispondere alle migliaia di messaggi ed email con richieste di informazioni. Ci scusiamo infatti con gli utenti per i disagi, ma anche noi aziende ci siamo trovate in difficoltà, proprio per la carenza di risposte dagli organi ufficiali e la mancanza di tempestività nelle comunicazioni”.

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