Periodo estivo, spiaggia e mare che significano relax e sole ma anche palette, secchielli, materassini e salvagenti. Necessariamente, quando si tratta di giocattoli e loro provenienza, si ritorna a parlare di sicurezza, uno dei temi a cui è necessario prestare particolare attenzione in ogni momento della giornata. Essere certi di acquistare un prodotto sicuro e che riporta le indicazioni di utilizzo, è fondamentale per permettere al bambino di giocare in assoluta tranquillità.
I giocattoli, prodotti destinati ai bambini, devono sottostare a normative e direttive molto stringenti
In Europa, ogni giocattolo deve rispondere ai requisiti previsti dalla direttiva 2009/48/CE, che si pone l’obiettivo di stabilire standard minimi di sicurezza in base alle loro caratteristiche. La direttiva impone obbligatoriamente ai fabbricanti di apporre sui propri prodotti la marcatura CE, a dimostrazione della conformità alle normative. La verifica di tale conformità può avvenire tramite metodo interno dell’azienda produttrice oppure tramite la verifica da parte di un laboratorio esterno (questo vale anche per quel che concerne il regolamento 1907/2006 REACH). Un approccio incontestabile è quello di far eseguire i test secondo gli standard vigenti presso un ente terzo affidabile e competente.
Informazioni e avvertenze obbligatorie
Le avvertenze e le istruzioni devono essere chiare, facilmente leggibili e comprensibili e devono essere riportate anche in lingua italiana, se il giocattolo è commercializzato in Italia. Quali sono le informazioni obbligatorie che devono essere presenti sui giocattoli e sulle loro confezioni?
· Marcatura CE: indica che il giocattolo è conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalle normative comunitarie;
· Riferimenti del fabbricante/importatore: è obbligatorio riportare Nome, Ragione Sociale, Marchio e indirizzo del fabbricante/importatore, che deve sempre essere identificabile;
· Numero di serie, modello, tipologia: questi dati servono per rendere il giocattolo sempre identificabile e rintracciabile;
· Avvertenze e istruzioni d’uso: obbligatorie se l’utilizzo del giocattolo può comportare un pericolo di qualunque tipo;
· Età minima o massima del bambino che lo utilizza; ad esempio per giocattoli non destinati a bambini piccoli (meno di 3 anni) è obbligatorio riportare una dicitura e/o un pittogramma che indichi che il giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore ai 36 mesi o 3 anni;
· Particolari abilità necessarie per utilizzare il giocattolo (ove necessario);
· Peso minimo e/o massimo dell’utilizzatore (ove necessario);
· Necessità di sorveglianza da parte di un adulto (ove necessario).
“La sicurezza deve essere messa sempre al primo posto in ogni situazione”, afferma Elena Fontana, Project Manager Consumer Product Service di TÜV Italia. “Questo fattore è particolarmente importante quando si tratta di bambini e prodotti da loro utilizzati. Le normative sono chiare e stringenti e i prodotti devono essere necessariamente controllati da un ente che ne attesti la qualità e l’utilizzo in serenità”.
Vanno anche esplicitate eventuali precauzioni da seguire nell’utilizzo di alcune categorie particolari di giocattoli e potenziali pericoli legati a un uso diverso da quello indicato. Per esempio, va indicata, quando opportuno: la presenza di sostanze o miscele pericolose e delle precauzioni da adottare per evitare i relativi pericoli (vanno inoltre indicate prime cure urgenti in caso di incidenti connessi all’uso del giocattolo), la presenza di fragranze potenzialmente allergizzanti, la necessità di premunirsi di dispositivi di protezione raccomandati (caschi, guanti, ginocchiere, gomitiere, ecc.) per l’uso di determinati tipi di giocattoli (es. pattini a rotelle).
I giocattoli acquatici
Per i giocattoli nautici o acquatici è obbligatorio indicare anche la dicitura che ne sottolinei l’utilizzo in acque basse dove il bambino possa toccare il fondo con i piedi e la necessità della supervisione da parte di un adulto. I giochi da usare in acqua possono essere di svariate tipologie ma alcuni sono effettivamente giocattoli veri e propri, altri no.
Rientrano tra i giocattoli, quindi con marcatura CE obbligatoria:
· Giochi per il bagnetto destinati a bimbi molto piccoli;
· Imbarcazioni giocattolo, anche funzionanti a batteria;
· Materassini con lunghezza massima di 120 cm e canotti gonfiabili per bimbi piccoli;
· Giocattoli gonfiabili come palle e pupazzi;
· Salvagenti gonfiabili per bimbi piccoli in grado di sostenere il peso del bambino.
Non sono invece da considerarsi giocattoli:
· Salvagenti con mutandina: essi non rientrano nemmeno tra gli ausili per il nuoto o DPI (Dispositivi di Protezione Individuale); sottostanno alla norma EN 13138-3, che stabilisce specifici requisiti di stabilità e galleggiabilità per evitare il ribaltamento; è vietato fabbricarli con colori o fogge tali da essere scambiati per giochi; non devono infine riportare diciture che alludano alla sicurezza (tipo “prodotto sicuro”).
· Braccioli e giubbotti galleggianti sono invece classificati come DPI e devono rispondere ai requisiti della Direttiva 89/686/CEE, essere conformi alla normativa EN 13138-1 e verificati da un Ente Notificato per la Direttiva DPI; i braccioli devono riportare le indicazioni sul peso dell’utilizzatore e altre istruzioni (es. camere d’aria sempre gonfie).
Nonostante la normativa indichi chiare istruzioni, a volte non è così semplice distinguere un prodotto che sia da classificare come giocattolo oppure no. A questo proposito TÜV Italia organizza specifici webinar gratuiti intitolati “Giocattolo o non giocattolo: i prodotti border-line” con lo scopo di chiarire i dubbi in merito alla classificazione dei prodotti in zona grigia e, quindi, agli obblighi degli operatori del settore, fornendo anche delucidazioni sulle comunicazioni e avvertenze da riportare in etichetta per gli utilizzatori.
Il webinar è tenuto da Cristina Marafante, Partner di TÜV Italia, Tecnico Sicurezza Giocattoli e Prodotti a Contatto con gli Alimenti, Esperto tecnico nella valutazione chimico-meccanica dei prodotti in generale, e dei giocattoli in particolare.
“La Direttiva Giocattoli 2009/48 – conclude Elena Fontana – ha infatti posto l’attenzione su una questione non marginale per importatori, fabbricanti e distributori di oggetti promozionali e per la GDO, che devono essere consapevoli di cosa il legislatore definisce con il termine giocattolo e quali sono gli obblighi a cui adeguarsi quando i loro articoli rientrano in categorie di prodotto comprese nella direttiva stessa o quando ne sono esclusi”.
Il prossimo webinar online si terrà il 7 settembre: puoi iscriverti cliccando qui