a cura di Layla Perroni

Dopo la storica sentenza della Corte Costituzionale del marzo di quest’anno, l’Italia apre giuridicamente all’adozione internazionale da parte dei single. La realtà, tuttavia, smentisce il traguardo giuridico perché allo stato attuale nel nostro Paese mancano ancora strumenti, moduli, formazione e la cooperazione dei Paesi esteri.

Una sentenza storica ma incompleta

Con la sentenza n. 33/2025, depositata il 21 marzo, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 29-bis della legge 184/83, che escludeva i single dalla possibilità di adottare minori stranieri. Secondo la Consulta, tale divieto violava:

• l’articolo 3 della Costituzione (uguaglianza tra i cittadini);
• l’articolo 8 della CEDU (diritto alla vita privata e familiare);
• e infine il superiore interesse del minore, sancito dalla Convenzione ONU.

“L’interesse del minore prevale su qualunque preclusione normativa rigida,” aveva scritto la giudice Emanuela Navarretta, relatrice della sentenza.

Una sentenza di un’importanza notevole che vale solo per le adozioni internazionali. Circa l’adozione nazionale, la legge italiana prevede che essa resti riservata ai coniugi sposati, ad eccezione dei “casi particolari”, ad esempio:

• quando esiste già un rapporto affettivo forte tra il single e il minore (es. genitore affidatario da lungo tempo).
• Se il bambino è orfano e impossibile da collocare in adozione ordinaria.
• Se si tratta di un parente del bambino.

In queste ipotesi, gli adottanti non acquisiscono alcun diritto su eventuali beni già intestati al minore, mentre quest’ultimo viene equiparato ai figli legittimi della coppia adottante. Di conseguenza, ha pieno diritto di partecipare, come ogni altro figlio, alla successione ereditaria degli adottanti. Infine, è importante precisare che, a differenza dell’adozione piena (o legittimante), l’adozione in casi particolari può essere revocata, nei casi espressamente previsti dalla legge.

Che cosa cambia con la sentenza 33 del 21 marzo 2025?

Tutte le persone single possono accedere al percorso dell’adozione internazionale senza vincolo dei casi particolari. Spetta al giudice accertare in concreto l’idoneità affettiva dell’aspirante genitore e la sua capacità di educare, istruire e mantenere il minore. Tale accertamento può tenere conto anche della rete familiare di riferimento dell’aspirante genitore.

I Tribunali per i Minorenni in Italia, un iter confuso e poco semplice

La realtà dei 29 Tribunali per i Minorenni nel nostro Paese testimonia che al momento adottare per i single non è comunque semplice. Infatti, anche se dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza i single possono teoricamente rivolgersi ai 29 tribunali per i minorenni per avviare l’iter, la situazione operativa è confusa e disorganica per diverse ragioni. I moduli aggiornati per la dichiarazione di disponibilità sono assenti in quasi tutti i tribunali (solo Venezia risulterebbe pronta); i servizi sociali non sono stati formati; gli enti autorizzati non hanno ricevuto linee guida per accompagnare i nuovi percorsi ed infine la rete territoriale di supporto è fragile o assente.

In tale situazione è imprescindibile il potenziamento di tribunali e servizi sociali; i tempi di attesa, già lunghi per le coppie in attesa, con le nuove pratiche dei genitori single rischiano di allungarsi ancora di più per tutti. Per non parlare che ancora manca una uniformazione della documentazione richiesta agli aspiranti genitori in tutti i tribunali minorili, fatto che dovrà contemplare ora la specificità di un genitore single, ad esempio con domande che servono ad indagare sulla sua rete familiare di supporto.

Adozioni permesse solo da 12 Paesi

Anche se l’Italia ha rimosso l’ostacolo legale che impediva ai single di accedere all’adozione internazionale, la possibilità concreta di adottare dipende dalle normative dei singoli Paesi stranieri. Le leggi di questi Stati, infatti, sono sovrane e vincolanti nell’ambito dell’adozione internazionale. Pertanto, se il Paese estero non consente l’adozione da parte di persone non coniugate, l’adozione non può essere portata a termine, anche se in Italia sarebbe ammessa.

Secondo una mappatura realizzata dalla Commissione Adozioni Internazionali (CAI) in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti:

• solo 12 Paesi (tra cui India, Colombia, Brasile, Filippine, Vietnam) ammettono realmente le adozioni da parte di single italiani.
• 6 Paesi (tra cui Tunisia, Nicaragua, Madagascar) le vietano esplicitamente.
• In molti altri (Polonia, Nigeria, Congo), l’adozione è possibile ma limitata: solo bambini con bisogni speciali, restrizioni di genere, età, o preferenza esplicita per le coppie sposate.

“L’adozione internazionale per i single sarà concretamente possibile solo se il Paese d’origine lo consente”, chiarisce Vincenzo Starita, vicepresidente della CAI.

Le dichiarazioni di Vincenzo Starita, Vicepresidente Cai

Vincenzo Starita ha ribadito in varie occasioni che gli aspiranti genitori adottivi, single o in coppia, non hanno un diritto all’adozione, ma solo un interesse legittimo. Il diritto vero è quello del minore ad avere una famiglia stabile e amorevole. Il Vicepresidente della Cai aggiunge, inoltre, che crescere un figlio da soli, soprattutto se con bisogni speciali, è una sfida complessa: servono una rete familiare e sociale solide. Ed è per tale motivo che la CAI chiede percorsi formativi ad hoc per i single, più intensi, e investimenti nei servizi post-adozione.

La necessità di una vera riforma

Il passo giuridico della Corte è importante, ma non sufficiente. Affermare che i single possono adottare è vero sulla carta, ma falso nella pratica, per lo meno ad oggi. Sono necessari per raggiungere questo scopo un intervento legislativo strutturale, che riformi tutta la legge 184/83, una uniformità procedurale nei tribunali, dei percorsi formativi mirati per single, un sostegno post-adozione reale e continuativo, ma soprattutto serve una cultura nuova dell’adozione, che metta davvero al centro il minore.
Adottare significa infatti non ottenere un figlio, ma farsi carico della sua storia, del suo dolore, dei suoi bisogni.